Atto costitutivo e statuto


Repertorio n. 143750 Atto n. 21384

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno diciassette del mese di ottobre.

17 ottobre 2007

In Desio, nel mio studio alla piazza Martiri di Fossoli n. 30.

Innanzi a me dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

sono presenti i signori

- BORILE Umberto, nato a < omissis >,

- CORO' Lorenzo, nato a <omissis>,

- FEDELI Zeno Aldo, nato a <omissis>,

- REVEL NUTINI Andrea, nato a <omissis>,

- BRAMBATI Andrea, nato a <omissis>.

- COCCHI Roberto, nato a <omissis>,

- VERTEMATI Emanuele, nato a <omissis>,

- POLACCHINI Massimo, nato a <omissis>.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto convengono quanto segue.

1) E' costituita una associazione denominata

Associazione Fuoristradisti Italiani - AFI

la quale sarà retta dalle norme del presente atto del quale forma parte integrante lo statuto che, letto, discusso, approvato ed accettato dai comparenti, si allega al presente atto sotto "A" e, per quanto in esso non previsto, dalle norme di legge in materia, previa lettura da me data alle parti.

2) L'associazione ha sede in Milano (MI), via del Caravaggio n. 3.

3) La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

4) L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Essa ha per finalità la rappresentazione e la tutela dell’attività fuoristradistica in generale con qualunque mezzo ed in particolare modo l’attività praticata con mezzi a due ruote ed eventualmente quadricicli.

L’Associazione rappresenterà specificamente tutti gli associati, a qualsiasi titolo, e più generalmente avrà funzione di tutela dell’attività fuoristradistica, proponendosi in tal senso come organo preposto al dialogo con Enti ed Amministrazioni preposte alla trattazione delle problematiche connesse, con attenzione particolare agli Organi della Pubblica Amministrazione.

A tale scopo l'associazione potrà inoltre gestire ed organizzare manifestazioni promozionali e sportive, raduni ed altri eventi simili e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere e campagne di educazione motoristica strettamente collegate agli scopi sociali.

L’associazione potrà inoltre porre in essere ogni attività utile al proprio mantenimento ed a vantaggio dei soci e degli affiliati.

5) Il Consiglio Direttivo dell'associazione per il primo quadriennio viene così costituito:

Presidente: BORILE Umberto

Vice Presidente: REVEL NUTINI Andrea

Segretario - Tesoriere: FEDELI Zeno Aldo

Consigliere: CORO' Lorenzo

Consigliere: BRAMBATI Andrea

Consigliere: COCCHI Roberto

Consigliere: VERTEMATI Emanuele

Consigliere: POLACCHINI Massimo

6) La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'associazione verrà determinata dal Consiglio Direttivo.

7) Il Presidente testé nominato è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le competenti Autorità Sportive.

E

richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto con sistema meccanografico a mia cura da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto, unitamente all'allegato statuto, ai comparenti i quali, a mia espressa richiesta, lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono nei modi di legge alle ore diciannove e trenta minuti.

Consta di due fogli scritti per quattro facciate e parte della quinta.

F.to Umberto Borile - Corò Lorenzo - Zeno Aldo Fedeli - Andrea Revel Nutini - Andrea Brambati - Roberto Cocchi - Emanuele Vertemati - Polacchini Massimo - Luigi Roncoroni.

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Allegato "A" all'atto Rep. 143750/21384

STATUTO

“ASSOCIAZIONE FUORISTRADISTI ITALIANI - AFI"

associazione dilettantistica senza fini di lucro

Art. 1) - È costituita una associazione denominata:

Associazione Fuoristradisti Italiani - AFI

Essa è regolata dal presente statuto, e per quanto esso non disponga, dal Codice Civile, dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dalle vigenti leggi.

Art. 2) - L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Essa ha per finalità la rappresentazione e la tutela dell’attività fuoristradistica in generale con qualunque mezzo ed in particolare modo l’attività praticata con mezzi a due ruote ed eventualmente quadricicli.

L’Associazione più specificamente rappresenterà tutti gli associati, a qualsiasi titolo, e più generalmente avrà funzione di tutela dell’attività fuoristradistica, proponendosi in tal senso come organo preposto al dialogo con Enti ed Amministrazioni competenti alla trattazione delle problematiche connesse, con attenzione particolare agli Organi della Pubblica Amministrazione.

A tale scopo l'associazione potrà gestire ed organizzare manifestazioni promozionali e sportive, raduni ed altri eventi simili e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sports in genere e campagne di educazione motoristica strettamente collegate agli scopi sociali.

L’associazione potrà inoltre porre in essere ogni attività utile al proprio mantenimento ed a vantaggio dei soci e degli affiliati.

Art. 3) - L'Associazione ha sede in Milano, via del Caravaggio n. 3.

Art. 4) - L'Associazione ha durata illimitata.

SOCI

Art. 5) - L'Associazione è composta da soci fondatori, effettivi e simpatizzanti.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

I soci fondatori ed i soci effettivi godono dell'elettorato attivo e passivo.

Sono soci effettivi tutti coloro che svolgono attività sportiva e ricreativa all'interno dell'associazione, contribuiscono attivamente alla vita del sodalizio, previa iscrizione allo stesso e pagamento della quota annua che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci effettivi maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali. Godono dell'elettorato passivo solo se regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola con i versamenti sociali; godono gratuitamente della generale tutela legale dell’Associazione e di tutti i servizi e particolari condizioni che l’Associazione metterà in opera, estendendosi tale tutela e servizi anche ai soci simpatizzanti, con condizioni da stabilirsi a cura del Consiglio Direttivo.

I soci simpatizzanti godono della generale rappresentatività e dei servizi forniti dall’Associazione e saranno tenuti al pagamento della quota sociale che sarà stabilita dal Consiglio Drettivo.

L'ammissione all'Associazione si intende anno per anno, se in regola con il versamento della quota, salvo la facoltà di recesso di cui infra.

Tutti i soci hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. I soci in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di intervento e di voto in assemblea. I soci sono tenuti al versamento di una quota non inferiore all'importo determinato dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dall'Associazione stessa.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque, per i soci già iscritti, precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

Le quote e i contributi associativi versati dai soci sono intrasmissibili.

La qualità di socio si perde per recesso, morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o dall'Assemblea nel caso di indegnità del socio per attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per l'anno in corso.

È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso e o di esclusione.

Art. 6) - L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo pagamento delle quote sociali e di quant'altro dovuto nei termini fissati dal Consiglio e dallo statuto.

PATRIMONIO

Art. 7) - L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

a) dalle quote associative;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni (donazioni e/o lasciti testamentari) o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

c) dagli avanzi netti di gestione;

d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

e) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;

f) da eventuali finanziamenti a fondo perduto da parte dei soci.

ORGANI

Art. 8) - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Tesoriere;

- il Segretario;

- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato per volontà dell’assemblea.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 9) - L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti i soci ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente ovvero il Consiglio lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il 25% dei soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Art. 10) - Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante comunicazione e-mail o eventualmente lettera spedita, anche a mezzo fax, a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, nonché mediante affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua mancanza dal Vice Presidente ove nominato, ovvero dalla persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea procede sempre alla nomina di un Segretario e, se lo ritiene opportuno, di due scrutatori.

Art. 11) - Sono di competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione di un regolamento interno;

b) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sulle attività dell'Associazione;

c) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;

d) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;

e) la eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;

f) ogni modifica del presente statuto e del regolamento interno;

g) le altre deliberazioni attinenti all'attività' dell'Assemblea ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;

h) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 12) - Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali é sufficiente la maggioranza relativa.

Delle deliberazioni dell'Assemblea si fa constare con apposito verbale redatto e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e riportato su apposito libro vidimato.

Art. 13) - Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è sufficiente la delibera dell'assemblea assunta nei modi di cui al precedente articolo 12) e riportata sul relativo libro.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14) - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, che devono essere soci, variabile da tre a undici eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.

Il consiglio può invitare alle proprie riunioni alcuni soci senza diritto di voto

Art. 15) - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni anche via e-mail prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza con telefax almeno cinque giorni prima).

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio deve nominare fra i suoi membri il Presidente, (qualora non sia già stato nominato dall'Assemblea) il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio può nominare anche altre cariche qualora le ritenesse necessarie.

Art. 16) - Al Consiglio è affidata l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto; il Consiglio ha altresì l'obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario sulla base della bozza predisposta dal Tesoriere.

Il Consiglio determina altresì l'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente dai soci ed il termine entro il quale le stesse devono essere versate. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, o a terzi soci dell’associazione.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, da parte del Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese sostenute per la trasferta, concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assorta e sono possibili rimborsi a forfait per le mansioni più impegnative.

Sarà inoltre possibile lo svolgimento di riunioni del Consiglio tramite l’uso di audio-videoconferenza, previa convocazione effettuata tramite l’invio di avvisi via posta elettronica spediti almeno cinque giorni prima della data.

PRESIDENTE

Art. 17) - Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione, con firma libera, con facoltà di nominare procuratori. In caso di sua assenza la rappresentanza è delegata al Vicepresidente. Le firme (libere e disgiunte ) sui conti correnti bancari dell’associazione sono di competenza del presidente, del Tesoriere e del Vicepresidente.

TESORIERE

Art. 18) - Il Tesoriere tiene la cassa, compila il rendiconto economico e finanziario al 31 dicembre di ogni anno e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

SEGRETARIO

Art. 19) - Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22)- Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da due membri effettivi e un supplente eletti dall'Assemblea, con la designazione del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23) - I libri tenuti dall'Associazione sono vidimati prima di essere posti in essere.

BILANCIO

Art. 24) - Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Art. 25) - È fatto divieto al Consiglio di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 26) - L'Assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO

Art. 27) - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, il tutto nei limiti di legge.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con le maggioranze previste dal precedente articolo 12) e la relativa è assunta con le formalità di cui al precedente articolo 13).

F.to Umberto Borile - Corò Lorenzo - Zeno Aldo Fedeli - Andrea Revel Nutini - Andrea Brambati - Roberto Cocchi - Emanuele Vertemati - Polacchini Massimo - Luigi Roncoroni.

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Registrato a Desio 1 il giorno 23 ottobre 2007 al n. 6582 Serie 1T con esatti euro 213,00.

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Copia autentica, conforme all'originale esistente nei miei atti in più fogli, che si rilascia per gli usi di legge.

Desio, addì 23 ottobre 2007.